
La città
Tariffe telefoniche: sono da rimborsare i surplus per fatturazioni telefonia a 28 giorni
Chiarimenti dalla Confconsumatori
Altamura - martedì 10 luglio 2018
Comunicato Stampa
L'AGCOM con delibera n. 269/18/CONS ha fissato al 31 dicembre 2018 il termine in cui gli operatori Tim, Fastweb, Vodafone e Wind Tre dovranno rimborsare l'illegittima anticipazione della decorrenza delle fatture emesse nelle bollette residenziali e nelle offerte convergenti fisso-mobile dal 23 giugno 2017 ovvero da quando sono state entrate in vigore le tariffe a 28 giorni, fino alla data in cui hanno ripristinato la fatturazione mensile.
In particolare, entro il 31 dicembre 2018, le società Tim S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Fastweb S.p.A. e Wind Tre S.p.A. dovranno adempiere a quanto previsto nelle diffide impartite con le delibere nn. 112/18/CONS, 113/18/CONS, 114/18/CONS e 115/18/CONS mediante la completa restituzione dei giorni erosi per effetto della predetta violazione della citata delibera n. 121/17/CONS senza necessità di effettuare alcuna verifica sulle condizioni economiche, passate e presenti, di ciascun utente.
Nella delibera AGCOM si precisa che "in tale modo, per gli utenti che erano già clienti il 23 giugno 2017 e lo sono tutt'ora, il numero di giorni erosi sarà sostanzialmente uguale per tutti e di facile individuazione. Per i clienti contrattualizzati successivamente al 23 giugno 2017, che rappresentano, in ogni caso, una minoranza dell'insieme dei clienti di ciascun operatore, il numero di giorni erosi sarà invece calcolato a partire dalla rispettiva data di entrata nella customer base dell'operatore. Resta inteso, infine, che la posticipazione della data di decorrenza delle fatture si applica ai canoni mensili delle offerte e che essa non implica la posticipazione della emissione delle fatture, ma solo della decorrenza del periodo fatturato".
Nella deliberazione si specifica che l'adempimento possa essere frazionato su più fatture e si lascia la possibilità agli operatori di proporre ai singoli interessati soluzioni di compensazione alternative concordate con gli utenti.
In particolare, entro il 31 dicembre 2018, le società Tim S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Fastweb S.p.A. e Wind Tre S.p.A. dovranno adempiere a quanto previsto nelle diffide impartite con le delibere nn. 112/18/CONS, 113/18/CONS, 114/18/CONS e 115/18/CONS mediante la completa restituzione dei giorni erosi per effetto della predetta violazione della citata delibera n. 121/17/CONS senza necessità di effettuare alcuna verifica sulle condizioni economiche, passate e presenti, di ciascun utente.
Nella delibera AGCOM si precisa che "in tale modo, per gli utenti che erano già clienti il 23 giugno 2017 e lo sono tutt'ora, il numero di giorni erosi sarà sostanzialmente uguale per tutti e di facile individuazione. Per i clienti contrattualizzati successivamente al 23 giugno 2017, che rappresentano, in ogni caso, una minoranza dell'insieme dei clienti di ciascun operatore, il numero di giorni erosi sarà invece calcolato a partire dalla rispettiva data di entrata nella customer base dell'operatore. Resta inteso, infine, che la posticipazione della data di decorrenza delle fatture si applica ai canoni mensili delle offerte e che essa non implica la posticipazione della emissione delle fatture, ma solo della decorrenza del periodo fatturato".
Nella deliberazione si specifica che l'adempimento possa essere frazionato su più fatture e si lascia la possibilità agli operatori di proporre ai singoli interessati soluzioni di compensazione alternative concordate con gli utenti.