
La città
Consorzio di bonifica, confronto tra Istituzioni, associazioni e cittadini
Dopo i ricorsi sospesi i pagamenti
Altamura - lunedì 30 maggio 2016
9.01
Si è svolta in data 26/05/2016 ad Altamura, presso il Palazzo di città, un incontro promosso dalla Commissione di Controllo e Vigilanza presieduta dal consigliere Gino Loiudice, in collaborazione con L'assessorato alle Attività Produttive, Commercio, Agricoltura presieduto da Michele Locapo, in merito alle problematiche inerenti l'emissione dei ruoli relativi alla riscossione del contributo di bonifica cod. 630 relativo all'anno 2014 da parte del Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia.
Il territorio di Altamura ricade nel Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia e migliaia di cittadini hanno ricevuto atti di ingiunzione di pagamento inerenti le quote di bonifica dei propri fondi agricoli.
La riunione è stata molto partecipata con la presenza di Associazioni di Categoria, Organizzazioni Sindacali Agricole e Associazioni dei Consumatori.
Nel dibattito, con gli interventi del direttore Provinciale Coldiretti Bari, Marino Pilati, dell'avvocato Giuseppe Pignatelli legale dell'associazione Confconsumatori di Altamura, e di Domenica Piarulli Lorusso, componente del direttivo della Cia, è stato rimarcato che i criteri di determinazione del contributo risultano astratti e generici, definiti in maniera approssimativa e presuntiva, senza che siano stati individuati i reali e concreti benefici delle singole unità e limitandosi ad applicare valori medi di zona.
Inoltre ci si chiede: "quale è il reale e concreto beneficio derivante dalle opere realizzate o realizzande ed afferente ogni singolo contribuente?"
L'applicazione di criteri di corrispondenza non è proporzionale tra il tributo consortile e la reale entità del beneficio specificatamente arrecato dalle opere di bonifica ai singoli immobili.
La pretesa consortile è illegittima e non dovuta, in quanto il Piano di Classifica redatto non è stato preceduto dalla predisposizione del Piano generale di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio che, peraltro, doveva essere adottato dalla Giunta della Regione Puglia e depositato nell'albo pretorio del consorzio di bonifica, della ex Provincia (ora Area Metropolitana) e dei comuni interessati.
Tutti questi presupposti sono sufficienti per una azione di impugnazione dinanzi al giudice tributario al fine di eliminare la rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio e consentire di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza dei vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all'interno del perimetro di contribuenza.
Le stesse associazioni di Categoria e l'associazione dei Consumatori hanno comunicato di aver presentato numerosissime impugnazioni dinanzi al giudice tributario ottenendo la sospensiva delle cartelle e che saranno discusse nel merito dalla commissione tributaria in data 13.luglio 2016.
Il territorio di Altamura ricade nel Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia e migliaia di cittadini hanno ricevuto atti di ingiunzione di pagamento inerenti le quote di bonifica dei propri fondi agricoli.
La riunione è stata molto partecipata con la presenza di Associazioni di Categoria, Organizzazioni Sindacali Agricole e Associazioni dei Consumatori.
Nel dibattito, con gli interventi del direttore Provinciale Coldiretti Bari, Marino Pilati, dell'avvocato Giuseppe Pignatelli legale dell'associazione Confconsumatori di Altamura, e di Domenica Piarulli Lorusso, componente del direttivo della Cia, è stato rimarcato che i criteri di determinazione del contributo risultano astratti e generici, definiti in maniera approssimativa e presuntiva, senza che siano stati individuati i reali e concreti benefici delle singole unità e limitandosi ad applicare valori medi di zona.
Inoltre ci si chiede: "quale è il reale e concreto beneficio derivante dalle opere realizzate o realizzande ed afferente ogni singolo contribuente?"
L'applicazione di criteri di corrispondenza non è proporzionale tra il tributo consortile e la reale entità del beneficio specificatamente arrecato dalle opere di bonifica ai singoli immobili.
La pretesa consortile è illegittima e non dovuta, in quanto il Piano di Classifica redatto non è stato preceduto dalla predisposizione del Piano generale di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio che, peraltro, doveva essere adottato dalla Giunta della Regione Puglia e depositato nell'albo pretorio del consorzio di bonifica, della ex Provincia (ora Area Metropolitana) e dei comuni interessati.
Tutti questi presupposti sono sufficienti per una azione di impugnazione dinanzi al giudice tributario al fine di eliminare la rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio e consentire di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza dei vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all'interno del perimetro di contribuenza.
Le stesse associazioni di Categoria e l'associazione dei Consumatori hanno comunicato di aver presentato numerosissime impugnazioni dinanzi al giudice tributario ottenendo la sospensiva delle cartelle e che saranno discusse nel merito dalla commissione tributaria in data 13.luglio 2016.