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Anziani e ammalati di Alzheimer, gli Enti locali paghino le rette

Nota di chiarimento dalla Confconsumatori

Per gli anziani e gli ammalati ricoverati in strutture sanitarie assistenziali (R.S.A.) che non riescono con mezzi propri a pagare la retta in una R.S.A. deve provvedere il Comune di residenza a far fronte alle spese senza alcun obbligo per i parenti.

L'ultimo chiarimento sulla vicenda arriva dalla Confconsumatori di Altamura in un vademecum fatto di leggi e sentenze al fine di tutelare le famiglie meno abbienti.
"La legge è chiarissima nell'escludere che i c.d. "obbligati per legge", cioè i parenti fino al quarto grado, siano tenuti al pagamento delle rette a carico dei loro congiunti con handicap gravi o ultra 65enni non autosufficienti, che vivono nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (di seguito RSA). L'art. 23 della legge n. 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", stabilisce che la verifica delle condizioni economiche del richiedente, ai fini dell'accesso ai servizi di assistenza disciplinati dalla medesima, vada effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal successivo decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130. E secondo l'art. 3, comma 2 ter, di tale provvedimento, per tutte le prestazioni sociali da erogarsi a favore degli anziani ultra 65enni e delle persone con handicap gravi si deve fare riferimento solo ed esclusivamente alla loro situazione economica. Allo scopo di evitare ogni equivoco, il legislatore, nell'art. 2, comma 6, di tale ultimo decreto legislativo, ha poi precisato che le disposizioni del medesimo non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti agli alimenti, e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori dei diritti alimentari spettanti al richiedente le prestazioni sociali in parola nei confronti dei componenti del nucleo familiare".
Questioni abbondantemente chiarite con diverse sentenze dei Tar nella quale si stabilisce a chiare lettere che "l'unico che deve pagare la retta è l'anziano e, se lui non ha mezzi sufficienti, la stessa è a carico del Comune di appartenenza".

Non da ultimo la Cassazione ha statuito che "la sottoscrizione di un impegno ad integrare la somma versata mensilmente dal ricoverato, da parte dei parenti, per pagare l'intera retta è un impegno unilaterale che può essere disdetto. La disdetta formale servirà a non pagare più per il futuro, senza che si debba temere che il genitore venga rimandato a casa, costituendo la relativa attività (il soccorso e la cura degli anziani) un compito a cui gli enti pubblici territoriali sono tenuti per legge".
Riassumendo: inviare una lettera di recesso e smettere di pagare l'intera retta. Sarà poi il Comune, o la RSA, a doversi attivare, promuovendo una causa, il cui esito generalmente è favorevole al parente. Non possono, però, essere chieste le somme versate prima del recesso, e se l'anziano ha mezzi propri deve provvedere al pagamento della retta.
Per quanto riguarda gli ammalati di Alzheimer si è pronunciata la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4558 del 22 marzo 2012, statuendo che la retta deve essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale, oggi Regionale. Con l'effetto che il Comune o la Casa di Cura convenzionata non può rifarsi sul malato o sui suoi parenti. "In altre parole, per la Suprema Corte nessuna rivalsa può essere posta in essere nei confronti di pazienti gravemente affetti dal morbo di Alzheimer dal momento che nella patologia del morbo di Alzheimer non sono scindibili le attività socio assistenziali da quelle sanitarie. La cura dei pazienti deve essere considerata di rilievo totalmente sanitario e, quindi, totalmente a carico del Servizio Sanitario Regionale".

Informazioni scontate ma evidentemente troppo spesso disattese dagli Enti locali su cui la Confconsumatori si dice disponibile ad ogni altro chiarimento.
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